Diritto dell’emergenza ed esproprio: un confronto tra Svizzera e Liechtenstein

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Molti investitori diversificano i loro portafogli. L’oro, ad esempio, è un buon investimento sia perché è protetto dall’inflazione sia perché può essere commerciato in attività al di fuori del sistema bancario. In questo caso, sono particolarmente utili i depositi indipendenti da banche.

Al momento di scegliere dove depositare i propri averi, gli investitori devono valutare i rischi associati alle varie opzioni e fare in modo di preservare il metallo prezioso acquistato. In tale contesto, viene spesso discussa anche la materia costituzionale per quanto riguarda il diritto dell’emergenza e l’esproprio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Diritto dell’emergenza in Liechtenstein

Entrambi i Paesi hanno disposizioni in merito al diritto dell’emergenza. Nel Principato del Liechtenstein, è l’articolo 10 della Costituzione a trattare l’argomento:
1) Senza la partecipazione del Parlamento, il Principe adotterà le misure necessarie all’applicazione e all’attuazione della legge e assumerà i poteri che derivano dai diritti amministrativi e di vigilanza, emettendo le relative ordinanze (articolo 92). In casi urgenti, si occuperà di ciò che è necessario per la sicurezza e per il benessere del Principato.
2) Le ordinanze di emergenza non possono abrogare la Costituzione nel suo insieme o le singole disposizioni; al contrario limitano solo l’applicabilità delle singole disposizioni della Costituzione. Le ordinanze di emergenza non possono limitare il diritto alla vita di nessuno, quindi restano il divieto di tortura e trattamenti disumani, il divieto di schiavitù e di lavoro forzato, nonché la regola “Nessuna punizione senza legge”. Inoltre, le ordinanze di emergenza non possono limitare questo articolo e gli articoli 3, 13ter e 113, oltre alla legge sulla Camera. Le ordinanze di emergenza scadono entro e non oltre i sei mesi dopo l’emanazione.

Diritto dell’emergenza in Svizzera

In Svizzera, è l’articolo 185 della Costituzione Federale che tratta il diritto dell’emergenza:
1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera.
2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l’Assemblea federale.

Diritto dell’emergenza: un confronto tra Svizzera e Liechtenstein

I rispettivi passaggi costituzionali sono molto simili nel loro significato. In caso di emergenza, entrambi i Paesi sono autorizzati dalla Costituzione ad adottare misure per la sicurezza e per il benessere. Mentre la Costituzione svizzera enfatizza la sicurezza, l’indipendenza e la neutralità, il testo della Costituzione del Liechtenstein si concentra sulla sicurezza e sul benessere dello Stato. Nel caso della Svizzera, i poteri sono assegnati al Consiglio federale, mentre in Liechtenstein è il principe che può ricorrere al diritto dell’emergenza. Entrambe le disposizioni costituzionali indicano anche che le ordinanze di emergenza sono limitate nel tempo. Per il Liechtenstein, le ordinanze scadono entro e non oltre i sei mesi dalla loro emanazione; per la Svizzera, la legge costituzionale non specifica un periodo specifico di scadenza.

Come dimostrano i due testi costituzionali, non esistono differenze fondamentali tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per quanto riguarda il diritto dell’emergenza. Dal punto di vista costituzionale, non è chiaro se gli investitori in uno dei due Paesi siano più tutelati e più protetti dalle normative in merito a una eventuale emergenza.

Il diritto dell’emergenza influisce sulla proprietà?

Fondamentalmente, si pone la questione di come le disposizioni circa il diritto dell’emergenza vadano a implicare restrizioni sui diritti di proprietà. In Svizzera, questa domanda è stata ampiamente discussa. Sulla scia della primavera araba, il Consiglio federale ha deciso, in base al diritto dell’emergenza, di bloccare tutte le attività detenute dai potentati nei conti bancari svizzeri. La procedura applicata in seguito all’emergenza, e applicata reiteratamente, è stata considerata insoddisfacente per uno Stato di diritto, per cui in Svizzera è stata creata una vera e propria legge.

Questo caso dimostra come restrizioni ai diritti di proprietà siano già state attuate in Svizzera, sulla base del diritto dell’emergenza. Tuttavia, questa decisione dev’essere inserita nel suo contesto specifico. L’esempio portato, infatti, dimostra chiaramente che l’applicazione del diritto dell’emergenza deve in tutti i casi seguire l’interesse pubblico e che il Consiglio Federale, al tempo stesso, non può prescindere da una base giuridica. Al di là di questo, nella storia recente non sono note confische dirette di beni. Questo perché il diritto dell’emergenza è legato allo stato di emergenza che riguarda un eventuale pericolo della sicurezza interna ed esterna, circostanza che non è direttamente correlata all’espropriazione di beni come l’oro. In teoria, uno scenario del genere sarebbe concepibile, ma viene evitato grazie ai limiti al diritto di emergenza che impediscono le restrizioni della proprietà.

Il diritto di esproprio

Contrariamente a quanto avviene nel Principato del Liechtenstein, anche la Svizzera conosce il diritto di esproprio. Tuttavia, non è previsto che questa legge aumenti il rischio di esproprio per i possessori di oro in Svizzera. Nello specifico, il diritto di esproprio non prevede lo spostamento di merci, ma riguarda prevalentemente le infrastrutture e i terreni. Le attività che hanno materie prime differenti difficilmente vengono interessate dall’espropriazione, a patto che questi beni non siano necessari ai fini dell’espropriazione stessa; per maggiori dettagli, si fa riferimento all’articolo 11 della legge sull’espropriazione. Nel caso specifico, l’oro che viene immagazzinato in forma fisica e in maniera separata, ad esempio all’interno di una cassetta di sicurezza, non è interessato da questa legge proprio grazie al fatto di essere separato dagli altri beni.

A parte ciò, la violazione dei diritti di proprietà attraverso i diritti di espropriazione richiede una base giuridica, vale a dire una legge che autorizzi tutto ciò. Nella Costituzione federale svizzera, i diritti di proprietà vengono garantiti dall’articolo 26. L’articolo 36 della Costituzione federale, invece, stabilisce che la limitazione dei diritti fondamentali richiede una base giuridica. Di conseguenza, la legge sull’espropriazione come unica legge non è in sé sufficiente. Inoltre, per l’espropriazione dev’esserci un interesse pubblico e tale interesse dev’essere proporzionato, ovvero adeguato, necessario e ragionevole. In Liechtenstein, è l’articolo 34 a garantire l’inviolabilità della proprietà privata. Non esiste invece un articolo analogo all’articolo 36 della Costituzione federale svizzera.

Conclusione:

Il diritto dell’emergenza in Svizzera e in Liechtenstein sono soggetti a un quadro giuridico estremamente ristretto e pertanto vincolati da ostacoli materiali. In teoria, la libertà e i diritti di proprietà sono sempre protetti. In pratica, è stato dimostrato che in alcuni casi ci sono stati alcuni interventi da parte di singoli. Tuttavia, in questi casi era evidente l’interesse pubblico. In condizioni di normalità, la proprietà dell’oro dovrebbe essere garantita dai diritti di proprietà e della necessità che si sia una base legale per poter limitare tali diritti. In altre parole, si può concludere che in nessun altro Paese al mondo i metalli preziosi sono sicuri come lo sono in Svizzera e Liechtenstein.